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Prot. n. 350 Seg.
Potenza, 4 dicembre 2002
Destinatari
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, relativo ai poteri organizzativi
dei dirigenti generali;
VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300;
VISTA la legge 8 agosto 1995 n. 335 ed in particolare l'art. 2 con il quale dal 1 gennaio 1996
è stata istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti
dello Stato, nonché le CC.MM. n. 159 del 9.6.2000 e 213 dell'8.9.2000 aventi ad oggetto trattamento
di quiescenza - applicazione dell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed in particolare l'art. 14, con il quale sono state attribuite
alle istituzioni scolastiche specifiche funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e
periferica a decorrere dal 1 settembre 2000, e l'art. 15 con il quale sono state stabilite le funzioni
escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347 ed in particolare l'art. 6 con il quale sono state assegnate
agli Uffici Scolastici Regionali tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione e non trasferite alle istituzioni scolastiche o non
riservate all'amministrazione centrale, o non conferite alle regioni e agli enti locali;
VISTE le CC.MM. più significative contenenti indicazioni operative sulle funzioni ed
adempimenti delle Direzioni Regionali e delle istituzioni scolastiche (n. 205 del 30 agosto 2000, n. 86 del
9 maggio 2001 e n. 12 del 12 febbraio 2002);
VISTO il D.M. 30 gennaio 2001;
VISTI il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, in materia di gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche e la C.M. n. 47 del 26 aprile 2002 in materia di conto consuntivo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno 2001;
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 con la quale è stato convertito il D.L. 3 luglio 2001 n.
255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'a.s. 2001/2002, che attribuisce
espressamente ai Dirigenti territorialmente competenti (gli allora Provveditori) la stipula dei contratti a
tempo indeterminato;
CONSIDERATO che l'art. 14 del D.P.R. 275/1999 trasferisce alle istituzioni scolastiche funzioni
già di competenza dei Provveditorati agli Studi a decorrere dal 01/09/2000 e che fino a tale data
gli interessati hanno provveduto ad avviare i relativi procedimenti, ai sensi della L. 241/1990,
presentando domanda presso i competenti Provveditorati agli Studi delle due province della Regione
Basilicata;
CONSIDERATO che i Provveditorati agli Studi di Matera e Potenza sono stati soppressi a decorrere dal
1 gennaio 2002 e che da questa data sono stati istituiti i Centri Servizi Amministrativi (da questo momento
denominati C.S.A.) di Matera e Potenza, articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale;
CONSIDERATO che la fase istruttoria e la fase conclusiva dei procedimenti già avviati entro
il 01/09/2000, ai sensi del precitato art. 6 del D.P.R. 347/2000 sono di competenza di questa Direzione
Generale, in quanto le istituzioni scolastiche assumono la loro autonomia dal 01/09/2000;
RITENUTA altresì l'opportunità di effettuare una gestione stralcio a livello
provinciale dei procedimenti già avviati, data anche la mole dell'arretrato degli ex Provveditorati
agli Studi;
VISTO il D.D.G. del 20 giugno 2001;
DECRETA
ART. 1
Per effetto della presente delega il delegato esercita il potere in nome proprio e ne
è direttamente responsabile.
ART. 2
È delegato fino al 31 dicembre 2003 al dirigente responsabile dei Centri Servizi
Amministrativi di Matera e Potenza l'esercizio del potere necessario all'emanazione dei sottoindicati atti,
ciascuno limitatamente all'ambito provinciale di pertinenza, nel rispetto della normativa vigente ed in
ossequio alle direttive impartite dalla Direzione Generale per la Basilicata:
atti istruttori e provvedimenti finali relativi ai procedimenti già avviati
alla data del 1 settembre 2000 (gestione stralcio) ed aventi ad oggetto:
ricostruzioni di carriera e inquadramento;
computo, riscatto e ricognizione di cui alle leggi 29/79 e 45/90 e di
sistemazione contributiva di cui all'art. 142 comma 2 del D.P.R. 1092/73;
costituzione della posizione assicurativa di cui alla L. 322/1958;
pensioni definitive limitatamente al personale cessato con decorrenza fino al
01/09/2000;
conti consuntivi delle istituzioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 297/1994 fino
all'esercizio 2000.
soli atti istruttori relativi a:
gestione straordinaria del personale dei C.S.A. e dei Dirigenti Scolastici;
cessazioni dal servizio del personale dei C.S.A. e dei Dirigenti Scolastici;
riammissioni in servizio del personale della Scuola;
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio,
pensione privilegiata ordinaria ed equo indennizzo;
part-time e diritto allo studio del Personale della Scuola fino
all'individuazione nominativa degli aventi diritto, essendo i relativi provvedimenti finali di
competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità del personale come aventi diritto.
atti istruttori e provvedimenti finali relativi a:
funzionamento ordinario dei C.S.A., compreso il potere di stipulare contratti di
pulizia locali;
bilanci preventivi ed eventuali variazioni solo relativamente ai distretti
scolatici rientranti nell'ambito territoriale di pertinenza di ciascuno C.S.A.;
mantenimento e cessazioni dal servizio dei Dirigenti Scolastici per l'a.s.
2002/2003;
infortuni degli alunni, compresa la cura dei rapporti con i Dirigenti Scolastici
e con l'Avvocatura dello Stato, limitatamente ai procedimenti instaurati entro il 31 dicembre 2001,
in quanto i procedimenti istaurati dal 1 gennaio 2002 sono di competenza delle istituzioni
scolastiche;
gestione ordinaria del personale del C.S.A e dei Dirigenti Scolastici;
organici, mobilità, utilizzazioni in altri compiti e riscatto ai fini
della buonuscita del personale della Scuola;
incarichi di Presidenza.
il rilascio di certificati di abilitazione per la Scuola Materna, di certificati di
idoneità per la Scuola Elementare.
ART. 3
La presente delega è suscettibile di proroga e/o di revoca, fermo restando il
potere di sostituzione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in caso
di inerzia del delegato ed il potere di annullamento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata in caso di atti illegittimi eventualmente posti in essere dal delegato
nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente delega.
Il DIRETTORE GENERALE Franco INGLESE
Destinatari
All'Albo della Direzione Generale per la Basilicata - Sede
Al sito Internet di questo ufficio - Sede
Al Centro Servizi Amministrativi - di Matera
Al Centro Servizi Amministrativi - di Potenza
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Basilicata - loro sedi
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Econ. e delle Fin. - di Matera
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Econ. e delle Fin. - di Potenza
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