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Prot. n. 350 Seg.

Potenza, 4 dicembre 2002

Destinatari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, relativo ai poteri organizzativi dei dirigenti generali;
VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300;
VISTA la legge 8 agosto 1995 n. 335 ed in particolare l'art. 2 con il quale dal 1 gennaio 1996 è stata istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché le CC.MM. n. 159 del 9.6.2000 e 213 dell'8.9.2000 aventi ad oggetto trattamento di quiescenza - applicazione dell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ed in particolare l'art. 14, con il quale sono state attribuite alle istituzioni scolastiche specifiche funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica a decorrere dal 1 settembre 2000, e l'art. 15 con il quale sono state stabilite le funzioni escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347 ed in particolare l'art. 6 con il quale sono state assegnate agli Uffici Scolastici Regionali tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale, o non conferite alle regioni e agli enti locali;
VISTE le CC.MM. più significative contenenti indicazioni operative sulle funzioni ed adempimenti delle Direzioni Regionali e delle istituzioni scolastiche (n. 205 del 30 agosto 2000, n. 86 del 9 maggio 2001 e n. 12 del 12 febbraio 2002);
VISTO il D.M. 30 gennaio 2001;
VISTI il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, in materia di gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e la C.M. n. 47 del 26 aprile 2002 in materia di conto consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno 2001;
VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 con la quale è stato convertito il D.L. 3 luglio 2001 n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'a.s. 2001/2002, che attribuisce espressamente ai Dirigenti territorialmente competenti (gli allora Provveditori) la stipula dei contratti a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che l'art. 14 del D.P.R. 275/1999 trasferisce alle istituzioni scolastiche funzioni già di competenza dei Provveditorati agli Studi a decorrere dal 01/09/2000 e che fino a tale data gli interessati hanno provveduto ad avviare i relativi procedimenti, ai sensi della L. 241/1990, presentando domanda presso i competenti Provveditorati agli Studi delle due province della Regione Basilicata;
CONSIDERATO che i Provveditorati agli Studi di Matera e Potenza sono stati soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002 e che da questa data sono stati istituiti i Centri Servizi Amministrativi (da questo momento denominati C.S.A.) di Matera e Potenza, articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale;
CONSIDERATO che la fase istruttoria e la fase conclusiva dei procedimenti già avviati entro il 01/09/2000, ai sensi del precitato art. 6 del D.P.R. 347/2000 sono di competenza di questa Direzione Generale, in quanto le istituzioni scolastiche assumono la loro autonomia dal 01/09/2000;
RITENUTA altresì l'opportunità di effettuare una gestione stralcio a livello provinciale dei procedimenti già avviati, data anche la mole dell'arretrato degli ex Provveditorati agli Studi;
VISTO il D.D.G. del 20 giugno 2001;

DECRETA

ART. 1

Per effetto della presente delega il delegato esercita il potere in nome proprio e ne è direttamente responsabile.

ART. 2

È delegato fino al 31 dicembre 2003 al dirigente responsabile dei Centri Servizi Amministrativi di Matera e Potenza l'esercizio del potere necessario all'emanazione dei sottoindicati atti, ciascuno limitatamente all'ambito provinciale di pertinenza, nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio alle direttive impartite dalla Direzione Generale per la Basilicata:

  1. atti istruttori e provvedimenti finali relativi ai procedimenti già avviati alla data del 1 settembre 2000 (gestione stralcio) ed aventi ad oggetto:

    • ricostruzioni di carriera e inquadramento;

    • computo, riscatto e ricognizione di cui alle leggi 29/79 e 45/90 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142 comma 2 del D.P.R. 1092/73;

    • costituzione della posizione assicurativa di cui alla L. 322/1958;

    • pensioni definitive limitatamente al personale cessato con decorrenza fino al 01/09/2000;

    • conti consuntivi delle istituzioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 297/1994 fino all'esercizio 2000.

  2. soli atti istruttori relativi a:

    • gestione straordinaria del personale dei C.S.A. e dei Dirigenti Scolastici;

    • cessazioni dal servizio del personale dei C.S.A. e dei Dirigenti Scolastici;

    • riammissioni in servizio del personale della Scuola;

    • riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, pensione privilegiata ordinaria ed equo indennizzo;

    • part-time e diritto allo studio del Personale della Scuola fino all'individuazione nominativa degli aventi diritto, essendo i relativi provvedimenti finali di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità del personale come aventi diritto.

  3. atti istruttori e provvedimenti finali relativi a:

    • funzionamento ordinario dei C.S.A., compreso il potere di stipulare contratti di pulizia locali;

    • bilanci preventivi ed eventuali variazioni solo relativamente ai distretti scolatici rientranti nell'ambito territoriale di pertinenza di ciascuno C.S.A.;

    • mantenimento e cessazioni dal servizio dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2002/2003;

    • infortuni degli alunni, compresa la cura dei rapporti con i Dirigenti Scolastici e con l'Avvocatura dello Stato, limitatamente ai procedimenti instaurati entro il 31 dicembre 2001, in quanto i procedimenti istaurati dal 1 gennaio 2002 sono di competenza delle istituzioni scolastiche;

    • gestione ordinaria del personale del C.S.A e dei Dirigenti Scolastici;

    • organici, mobilità, utilizzazioni in altri compiti e riscatto ai fini della buonuscita del personale della Scuola;

    • incarichi di Presidenza.

  4. il rilascio di certificati di abilitazione per la Scuola Materna, di certificati di idoneità per la Scuola Elementare.

    • ratifiche delle nomine conferite agli insegnanti delle scuole materne autorizzate.

ART. 3

La presente delega è suscettibile di proroga e/o di revoca, fermo restando il potere di sostituzione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in caso di inerzia del delegato ed il potere di annullamento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata in caso di atti illegittimi eventualmente posti in essere dal delegato nell'esercizio dei poteri conferiti con la presente delega.

Il DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE

Destinatari
All'Albo della Direzione Generale per la Basilicata - Sede
Al sito Internet di questo ufficio - Sede
Al Centro Servizi Amministrativi - di Matera
Al Centro Servizi Amministrativi - di Potenza
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Basilicata - loro sedi
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Econ. e delle Fin. - di Matera
Al Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Econ. e delle Fin. - di Potenza


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