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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA TRA LA DIREZIONE GENERALE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL
C.C.N.L.
L'anno 2003, il giorno 27 del mese di ottobre presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di
Potenza, in sede di contrattazione integrativa regionale
tra
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale
e
i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 24 luglio
2003
VIENE STIPULATO
il presente contratto decentrato concernente i criteri e le priorità per
l'attuazione delle iniziative di formazione in servizio e per la partecipazione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tali attività.
Vista la L. 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il CCNL, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il Contratto Integrativo, siglato il 18 marzo 2003, concernente la formazione e
l'aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'esercizio
finanziario 2003;
Vista la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno
2003 pro. N. 231/MR del 14.01.2003;
Vista la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 concernente i criteri e le modalità per il
rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente;
Vista la Direttiva n. 36 del 7 aprile 2003, concernente gli obiettivi formativi assunti come
prioritari per l'anno scolastico 2003/2004 riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario;
Vista la Direttiva n. 43 del 28 aprile 2003 concernente la formazione del personae dirigente art. 14
CCNL personale area V;
PREMESSO CHE
L'Amministrazione periferica garantisce i servizi professionali di supporto alle
progettualità delle scuole, mette in atto azioni perequative tra le diverse situazioni locali,
promuove la diffusione di azioni formative che hanno manifestato la loro efficacia nel favorire lo sviluppo
professionale del personale della Scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia
didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei
processi di innovazione.
LE PARTI CONCORDANO
Art. 1
Campo di applicazione
- La materia del presente contratto si applica ai docenti, agli educatori e al personale ATA della scuola
statale, anche in posizione di comando o di utilizzazione.
Art. 2
Disponibilità delle risorse finanziarie
- Per l'esercizio finanziario 2003 (Direttiva MIUR n. 36/2003) sono destinate, per iniziative di
formazione realizzate dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete e dall'Ufficio Scolastico
Regionale, le seguenti somme:
- cap. 4775 Euro 24.273,00, per la formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno
agli alunni con handicap;
- cap. 4737 Euro 419.819,00 di cui Euro 20.073,00 da accantonare per la formazione dei Dirigenti
dell'Area V, pertanto la somma a disposizione per la contrattazione è pari a Euro 399.746,00
per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- cap. 4737 Euro 31.163,00 per la formazione e l'innovazione, quale integrazione dei finanziamenti
dell'anno in corso.
- Ne consegue che per la formazione e l'aggiornamento del personale la disponibilità totale sul
cap. 4737 è di Euro 430.909,00.
- La quota a disposizione della Direzione Regionale nell'esercizio finanziario 2003 è di Euro
129.272,70 pari al 30% del totale indicato al comma precedente, il 50% di tale somma, pari a Euro
64.636,25, è finalizzato alla formazione del personale ATA.
- La quota a disposizione delle istituzioni scolastiche è di Euro 301.636,30 pari al 70% del
totale indicato al comma 2.
Art. 3
Finanziamenti aggiuntivi
- Le parti prendono atto che in favore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata vengono
destinati finanziamenti aggiuntivi per azioni di formazione a carattere nazionale.
- Su tale materia l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire alla OO.SS. le opportune
informative, anche sulla base delle indicazioni ministeriali che verranno di volta in volta
acquisite.
Art. 4
Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola
- Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4 (Euro 301.636,30), saranno assegnate per il 90% (pari
ad Euro 271.472,67) a tutte le istituzioni scolastiche in proporzione alle unità di personale:
docenti ed educatori in organico di fatto 2003/04, ATA in organico di diritto 2003/04. Previa delibera
del Collegio dei docenti, tali risorse potranno essere utilizzate dalle medesime Istituzioni Scolastiche
per finanziare attività di autoaggiornamento che rientrino nell'ambito d'intervento previsto dalla
direttiva n. 70 del 17.06.2002 e siano riconducibili alle tipologie in essa indicate.
- Al fine di conseguire obiettivi perequativi, le restanti risorse pari al 10% dell'importo di cui
all'art.2 comma 4 (Euro 30.163,63) saranno assegnate in parti uguali alle istituzioni scolastiche di III
fascia così come sono state indicate nel Decreto del Direttore Generale dell'URS n° 17 del
2.09.2002
Art. 5
Priorità formative e piano d'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale
- Le Parti concordano che le risorse a disposizione della Direzione Regionale saranno finalizzate,
prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall'art. 4 del contratto integrativo del 18 marzo
2003, nonché ovviamente, a sostenere tutto quanto previsto dalla Direttiva Nazionale.
Art. 6
Osservatorio di monitoraggio e verifica
- È costituito l'Osservatorio di monitoraggio e verifica regionale con esperti nel campo della
formazione indicati pariteticamente dalla Direzione e dalle OO.SS. firmatarie del contratto
nazionale.
- La Direzione Generale svolgerà azioni di monitoraggio al fine di verificare i risultati
conseguiti da ciascun intervento formativo e dall'insieme delle attività poste in essere.
- Il monitoraggio delle attività di formazione/aggiornamento non sarà limitato alla
"rendicontazione", ma diventerà lo strumento per le successive progettazioni ed interventi su
aspetti che si rendesse necessario ampliare e approfondire.
- Per favorire l'azione di monitoraggio di ogni iniziativa, la Direzione Generale predisporrà
apposite schede di monitoraggio sentito anche l'Osservatorio Regionale.
Art. 7
Collaborazioni
- La Direzione Generale anche attraverso i propri Uffici periferici continuerà ed amplierà
le proprie azioni di supporto, assistenza, promozione e valorizzazione delle iniziative più
significative autonomamente avviate e/o concertate con le istituzioni scolastiche. A tal fine saranno
implementati i rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI,
soggetti accreditati e qualificati, associazioni disciplinari e professionali, singole scuole o reti di
scuole.
- I soggetti che offrono formazione, accreditati o qualificati ai sensi della D.M. 177/2000, ai sensi
dell'art. 66 del CCNL/2003 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale
promossi dall'Amministrazione. A tal fine possono proporsi anche le Istituzioni scolastiche singole o in
rete e le Associazioni professionali presenti sul territorio.
Art. 9 Durata del contratto
- Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato
regionale; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta
di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura
prevista dal contratto decentrato regionale sulle relazioni sindacali.
Art. 10 Conciliazione
- In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta
scritta dei rappresentanti sindacali, l'Ufficio Scolastico Regionale convocherà le parti in causa
entro 5 giorni per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 7 giorni dalla
convocazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL/2003.
- La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio
Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'esperimento dei tentativi di
conciliazione, l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei
lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 11 Interpretazione autentica
- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno
sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
- L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità
dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni
scolastiche.
LE PARTI FIRMATARIE
Delegazione di parte pubblica
IL DIRETTORE GENERALE
Delegazione sindacale
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
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