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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA TRA LA DIREZIONE GENERALE REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DEL C.C.N.L.

L'anno 2003, il giorno 27 del mese di ottobre presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di Potenza, in sede di contrattazione integrativa regionale

tra
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata regionale
e
i rappresentanti della delegazione sindacale composta ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 24 luglio 2003

VIENE STIPULATO

il presente contratto decentrato concernente i criteri e le priorità per l'attuazione delle iniziative di formazione in servizio e per la partecipazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tali attività.
Vista la L. 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il CCNL, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il Contratto Integrativo, siglato il 18 marzo 2003, concernente la formazione e l'aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'esercizio finanziario 2003;
Vista la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2003 pro. N. 231/MR del 14.01.2003;
Vista la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente;
Vista la Direttiva n. 36 del 7 aprile 2003, concernente gli obiettivi formativi assunti come prioritari per l'anno scolastico 2003/2004 riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la Direttiva n. 43 del 28 aprile 2003 concernente la formazione del personae dirigente art. 14 CCNL personale area V;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione periferica garantisce i servizi professionali di supporto alle progettualità delle scuole, mette in atto azioni perequative tra le diverse situazioni locali, promuove la diffusione di azioni formative che hanno manifestato la loro efficacia nel favorire lo sviluppo professionale del personale della Scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, nonché a sostegno dei processi di innovazione.

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1
Campo di applicazione

  1. La materia del presente contratto si applica ai docenti, agli educatori e al personale ATA della scuola statale, anche in posizione di comando o di utilizzazione.

Art. 2
Disponibilità delle risorse finanziarie

  1. Per l'esercizio finanziario 2003 (Direttiva MIUR n. 36/2003) sono destinate, per iniziative di formazione realizzate dalle istituzioni scolastiche anche associate in rete e dall'Ufficio Scolastico Regionale, le seguenti somme:
    1. cap. 4775 Euro 24.273,00, per la formazione docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni con handicap;
    2. cap. 4737 Euro 419.819,00 di cui Euro 20.073,00 da accantonare per la formazione dei Dirigenti dell'Area V, pertanto la somma a disposizione per la contrattazione è pari a Euro 399.746,00 per la formazione e l'aggiornamento del personale;
    3. cap. 4737 Euro 31.163,00 per la formazione e l'innovazione, quale integrazione dei finanziamenti dell'anno in corso.
  2. Ne consegue che per la formazione e l'aggiornamento del personale la disponibilità totale sul cap. 4737 è di Euro 430.909,00.
  3. La quota a disposizione della Direzione Regionale nell'esercizio finanziario 2003 è di Euro 129.272,70 pari al 30% del totale indicato al comma precedente, il 50% di tale somma, pari a Euro 64.636,25, è finalizzato alla formazione del personale ATA.
  4. La quota a disposizione delle istituzioni scolastiche è di Euro 301.636,30 pari al 70% del totale indicato al comma 2.

Art. 3
Finanziamenti aggiuntivi

  1. Le parti prendono atto che in favore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata vengono destinati finanziamenti aggiuntivi per azioni di formazione a carattere nazionale.
  2. Su tale materia l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire alla OO.SS. le opportune informative, anche sulla base delle indicazioni ministeriali che verranno di volta in volta acquisite.

Art. 4
Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola

  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 4 (Euro 301.636,30), saranno assegnate per il 90% (pari ad Euro 271.472,67) a tutte le istituzioni scolastiche in proporzione alle unità di personale: docenti ed educatori in organico di fatto 2003/04, ATA in organico di diritto 2003/04. Previa delibera del Collegio dei docenti, tali risorse potranno essere utilizzate dalle medesime Istituzioni Scolastiche per finanziare attività di autoaggiornamento che rientrino nell'ambito d'intervento previsto dalla direttiva n. 70 del 17.06.2002 e siano riconducibili alle tipologie in essa indicate.
  2. Al fine di conseguire obiettivi perequativi, le restanti risorse pari al 10% dell'importo di cui all'art.2 comma 4 (Euro 30.163,63) saranno assegnate in parti uguali alle istituzioni scolastiche di III fascia così come sono state indicate nel Decreto del Direttore Generale dell'URS n° 17 del 2.09.2002

Art. 5
Priorità formative e piano d'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale

  1. Le Parti concordano che le risorse a disposizione della Direzione Regionale saranno finalizzate, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dall'art. 4 del contratto integrativo del 18 marzo 2003, nonché ovviamente, a sostenere tutto quanto previsto dalla Direttiva Nazionale.

Art. 6
Osservatorio di monitoraggio e verifica

  1. È costituito l'Osservatorio di monitoraggio e verifica regionale con esperti nel campo della formazione indicati pariteticamente dalla Direzione e dalle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale.
  2. La Direzione Generale svolgerà azioni di monitoraggio al fine di verificare i risultati conseguiti da ciascun intervento formativo e dall'insieme delle attività poste in essere.
  3. Il monitoraggio delle attività di formazione/aggiornamento non sarà limitato alla "rendicontazione", ma diventerà lo strumento per le successive progettazioni ed interventi su aspetti che si rendesse necessario ampliare e approfondire.
  4. Per favorire l'azione di monitoraggio di ogni iniziativa, la Direzione Generale predisporrà apposite schede di monitoraggio sentito anche l'Osservatorio Regionale.

Art. 7
Collaborazioni

  1. La Direzione Generale anche attraverso i propri Uffici periferici continuerà ed amplierà le proprie azioni di supporto, assistenza, promozione e valorizzazione delle iniziative più significative autonomamente avviate e/o concertate con le istituzioni scolastiche. A tal fine saranno implementati i rapporti di collaborazione con Università, Enti di ricerca, IRRE, INDIRE, INVALSI, soggetti accreditati e qualificati, associazioni disciplinari e professionali, singole scuole o reti di scuole.
  2. I soggetti che offrono formazione, accreditati o qualificati ai sensi della D.M. 177/2000, ai sensi dell'art. 66 del CCNL/2003 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'Amministrazione. A tal fine possono proporsi anche le Istituzioni scolastiche singole o in rete e le Associazioni professionali presenti sul territorio.

Art. 9
Durata del contratto

  1. Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dal contratto decentrato regionale sulle relazioni sindacali.

Art. 10
Conciliazione

  1. In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta dei rappresentanti sindacali, l'Ufficio Scolastico Regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 7 giorni dalla convocazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL/2003.
  2. La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 11
Interpretazione autentica

  1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
  2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

LE PARTI FIRMATARIE

Delegazione di parte pubblica
IL DIRETTORE GENERALE

Delegazione sindacale
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS

 
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