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header  ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Per accesso civico generalizzato (introdotto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A., e nello specifico dagli Uffici di questo USR BASILICATA (Ufficio I e II della Direzione regionale e Ufficio III e IV corrispondenti agli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera) ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato.
La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio che detiene il documento, l'informazione e/o il dato oggetto della richiesta e può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Ufficio che detiene il dato o il documento o l'informazione.

Il Procedimento
Il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvederà ad istruire l'istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente dell'Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni decidesse comunque di accogliere l'istanza, ha l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010

I Responsabili
I Responsabili dell'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, sono i Dirigenti degli Uffici che detengono i documenti/dati/informazioni oggetto di richiesta.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dei Dirigenti degli Uffici interessati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Dirigente di seconda fascia, Dr. Piergiorgio Cosi (D.M. 32 del 5 febbraio 2021) all'indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it.


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