L'accesso civico (introdotto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito web.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza del Ministero dell'Istruzione
La richiesta può essere inviata tramite:
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posta ordinaria all'indirizzo: Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Responsabile della trasparenza MIUR, Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA.
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posta elettronica all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzione.it.
L'oggetto dell'accesso civico negli Uffici dell'USR Basilicata
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, relative ad uno degli Uffici dell'USR Basilicata (Ufficio I e II della Direzione regionale e Ufficio III e IV corrispondenti agli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera), qualora il medesimo Ufficio ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un distinto Responsabile della trasparenza.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza del MI, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Dirigente dell'U.S.R., detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati medesimi e/o delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel proprio sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero la comunicazione al medesimo richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza del MI, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Dr. Piergiorgio Cosi (D.M. 32 del 5 febbraio 2021).
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è il Capo di Gabinetto del Ministero.
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